Quinto Conto Energia per il fotovoltaico, ecco tutte le novità
Asciano - Luglio, comunicato importante per le strutture turistiche![]()
Il quinto Conto Energia partirà dal raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro. Decorsi 45 giorni solari dalla pubblicazione della delibera dell’Aeeg, si applicheranno le nuove modalità di incentivazione del Quinto Conto Energia.
Gli attuali "generosi" incentivi previsti dal Quarto Conto Energia varranno ancora per gli impianti connessi entro i primi giorni di settembre 2012, e per gli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
Il nuovo Quinto Conto Energia cesserà dopo 30 giorni solari dal raggiungimento di un ulteriore costo indicativo cumulato di 700 milioni di euro annui.
Successivamente gli impianti costeranno ancora di meno e saremo in grid parity: l'energia elettrica prodotta con metodi alternativi (energie rinnovabili) avrà lo stesso prezzo dell'energia tradizionale (rete elettrica), pertanto l'impianto fotovoltaico si ripagherà con il semplice autoconsumo.
Accedono direttamente alle nuove tariffe incentivanti, senza obbligo di iscrizione al registro:
a) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
b) impianti fotovoltaici di potenza fino a 12 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
c) i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
d) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi degli incentivi di 50 ML€;
e) impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
f) impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante con procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
g) gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.
Gli altri impianti fotovoltaici accedono alle tariffe incentivanti previa iscrizione in appositi registri, in posizione tale da rientrare nei seguenti limiti massimi di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi:
a) 1° registro: 140 milioni di euro;
b) 2° registro: 120 milioni di euro;
c) registri successivi: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al raggiungimento del limite di 6,7 miliardi di euro l’anno.
Il primo registro sarà aperto con un bando dal GSE entro 20 giorni dalla pubblicazione delle relative regole applicative e resterà aperto per 30 giorni. I registri successivi saranno aperti con cadenza semestrale e resteranno aperti per 60 giorni.
Entro 20 giorni dalla chiusura del registro, il GSE formerà la graduatoria degli impianti iscritti al medesimo registro, applicando i seguenti criteri di priorità:
a) impianti su edifici dal cui Attestato di Certificazione Energetica (ACE) risulti la miglior classe energetica, minimo D, con moduli installati in sostituzione di eternit o amianto;
b) impianti su edifici dal cui ACE risulti la miglior classe energetica, minimo D;
c) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di eternit o amianto;
d) impianti con componenti principali realizzati unicamente in un Paese membro dell’UE/SEE;
e) impianti ubicati, nell’ordine, su: siti contaminati; terreni del demanio militare; discariche esaurite; cave dismesse; miniere esaurite;
f) impianti di potenza fino a 200 kW asserviti ad attività produttive;
g) impianti realizzati, nell’ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche;
h) altri impianti che rispettino i requisiti di cui all’articolo 7.
Qualora l’ACE sia stato redatto sulla base di norme regionali, la classe energetica rilevante per la formazione della graduatoria è determinata secondo modalità che verranno definite dal GSE nelle regole applicative.
Ulteriori criteri di priorità si applicheranno qualora le risorse disponibili non coprano integralmente tutti gli impianti incentivabili. Solo per il primo registro sarà data priorità agli impianti già in corso di realizzazione. Per accedere alle tariffe incentivanti, gli impianti devono entrare in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria.
LE TARIFFE INCENTIVANTI
Per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, il GSE eroga una tariffa omnicomprensiva riferita alla quota di produzione netta immessa in rete. La tariffa varia sulla base della potenza e della tipologia di impianto.
Per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, il GSE eroga la differenza, se positiva, fra la tariffa onnicomprensiva e il prezzo zonale orario, sempre riferita alla quota di produzione netta immessa in rete; tale differenza non può essere superiore alle tariffe omnicomprensive. L’energia prodotta dagli impianti oltre 1 MW resta al produttore. Sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita una tariffa premio.
Ad esempio, un impianto tra 1 e 3 kW su edificio, che entra in esercizio nel primo semestre di applicazione, riceve 208 €/MWh di tariffa omnicomprensiva e 126 €/MWh di tariffa premio
sull’energia consumata in sito. Un impianto di pari potenza, non su edificio, che entra in esercizio nel primo semestre, riceve 201 €/MWh di tariffa omnicomprensiva e 119 €/MWh di tariffa premio sull’energia consumata in sito. Le tariffe si riducono nei semestri successivi.
Limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull’energia consumata in sito sono incrementate in ragione della data di entrata in esercizio e della potenza.
DECRETO RINNOVABILI ELETTRICHE NON FOTOVOLTAICHE
Il decreto sulle rinnovabili elettriche detta la disciplina degli impianti diversi dal solare fotovoltaico (eolico, biomasse e idro) con potenza non inferiore a 1 kW e che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012. Una delle novità più importanti consiste nella priorità data all'incentivazione del settore termico e dell'efficienza energetica.
Il costo complessivo di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non potrà superare i 5,8 miliardi di euro annui, una soglia retenuta troppo modesta dagli operatori. Ogni mese l'Autorità per l'energia pubblicherà il costo indicativo cumulato degli incentivi alle fonti rinnovabili, inclusi quelli per il fotovoltaico.
Apertura dei registri
Salta la data, prevista nella bozza, del 30 giugno 2012 per la prima apertura dei registri, tenuti dal Gse, riferiti ai contingenti di potenza disponibile per il 2013. Per tutelare gli investimenti in via di completamento, "garantendo una progressiva transizione dal vecchio al nuovo meccanismo", è possibile optare per un meccanismo di incentivazione alternativo per gli impianti che entrano in esercizio entro il 30 aprile 2013, ovvero, per i soli impianti alimentati da rifiuti entro il 30 giugno 2013. Due mesi in più per il regime transitorio anche per gli impianti ubicati nei territori colpiti dal terremoto delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, con titolo autorizzativo recante data antecedente al 20 maggio 2012.
Aste
Il Gse gestirà anche le aste (al ribasso) per la definizione dei livelli di incentivazione della produzione di energia, nei limiti dei contingenti annui di nuova capacità produttiva (saranno messe all'asta anche le rimanenze dell'anno precedente); alle aste non saranno ammessi gli impianti alimentati da rifiuti solidi urbani a valle della raccolta differenziata.
Conversione dei certificati verdi in incentivi
Il decreto prevede anche alcuni meccanismi per assicurare la transizione dal precedente sistema al nuovo, attraverso la conversione, secondo parametri piuttosto complessi, dei certificati verdi in incentivi; previsto anche il ritiro dei certificati verdi rilasciati per le produzioni degli anni fino al 2015. Per il passaggio da certificati verdi a tariffa dopo il 2015 si conferma il livello di incentivo fisso stabilito dal decreto legislativo n. 28 del 2011, pari al 78% del prezzo di riferimento dei certificati verdi. La cosiddetta potenza soglia è fissata in 5000 kW per tutte le tipologie di fonte rinnovabile.
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